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Avvisi ai sensi dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72 per mancati versamenti IVA

Comunicato n. 9/2017
Oggetto: avvisi ai sensi dell’articolo 54 bis del Dpr 633/72 per mancati
versamenti IVA

A seguito dell’invio delle liquidazioni del primo e del secondo trimestre, l’Agenzia delle Entrate è venuta in possesso di un database di informazioni che le consentiranno di verificare sin da subito se i dati inviati con le liquidazioni trovano corrispondenza nei versamenti IVA. A fronte di ciò stanno già arrivando via PEC i primi avvisi che segnalano le anomalie riscontrate.
A tale segnalazione si potrà rispondere fornendo chiarimenti all’Agenzia delle entrate oppure fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso per versare il dovuto, qualora l’incongruenza effettivamente sussista.
L’Agenzia, dopo questa prima segnalazione, può procedere ai sensi dell’articolo 54 bis del DPR 633/72 comma 2bis, a richiedere i pagamenti dell’IVA dovuta per il 2017. Tali avvisi conterranno la sanzione del 10% dell’IVA non regolarmente versata e impediranno il ravvedimento operoso, con il quale l’irregolarità sarebbe stata sanata pagando la sanzione ridotta al 3,75%.
Trascorsi ulteriori 60 giorni dal ricevimento dell’avviso in oggetto il debito IVA non saldato sarà affidato all’agente della riscossione e la sanzione aumenterà al 30% dell’IVA non versata.
Tale prassi verrà adottata dall’Agenzia delle Entrate anche per le mensilità successive.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali precisazioni e chiarimenti.
Cordiali saluti.

Studio Boidi Cecchetti e Associati

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