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NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA

Circolare n. 4/2017
Oggetto: NUOVI TERMINI PER LA DETRAZIONE DELL’IVA

Con l’art. 2, Dl n. 50/2017, c.d. “Manovra correttiva”, il Legislatore ha approvato rilevanti modifiche alla disciplina del diritto alla detrazione dell’IVA e, conseguentemente, alle tempistiche di annotazione delle fatture di acquisto nell’apposito registro.
Le nuove disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse a far data dal 1° gennaio 2017.
Come noto, prima dell’approvazione della manovra di cui sopra, il termine ultimo per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito coincideva con la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo in cui il diritto era sorto. Così, ad esempio, il diritto alla detrazione di un’operazione effettuata nel periodo d’imposta 2014 poteva essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione iva relativa al periodo d’imposta 2016 (presentata il 28.02.2017).
Con l’introduzione della nuova normativa, il termine ultimo entro il quale è possibile esercitare la detrazione dell’IVA a credito viene significativamente ridotto. Lo stesso, infatti, è ora fissato alla presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Ciò assume notevole rilevanza soprattutto quando l’operazione, l’emissione della fattura ed il ricevimento della stessa avvengano “a cavallo d’anno”. Così, ad esempio, con riferimento ad un’operazione avvenuta nell’anno 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel 2017 e lo stesso potrà essere esercitato, al più tardi, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA 2017, ossia entro il 30.04.2018.
Nessun problema sorge nel caso in cui la ricezione della fattura sia avvenuta entro il termine per procedere alla liquidazione IVA del periodo precedente (16 gennaio dell’anno 2018 per i soggetti mensili). Le maggiori problematiche nascono invece nella misura in cui il documento sia recepito dopo tale data o, peggio ancora, dopo il termine per la presentazione della dichiarazione IVA dell’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione. Se, ad esempio, la fattura relativa ad un acquisto di beni avvenuto nel 2017, giungesse al concessionario il 17 gennaio 2018, questi pur registrando il documento nei termini previsti dall’art.25 del DPR 633/72, non potrà far confluire l’imposta detraibile nella liquidazione di periodo, ma, al fine di non perdere il diritto alla detrazione, dovrà inserire tele importo nella dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Si consiglia pertanto, vista la gestione complessa che altrimenti ne deriverebbe, di sollecitare i fornitori per l’invio delle fatture passive entro il 14.01.2018.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.
Cordiali saluti.

Studio Boidi Cecchetti e Associati

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