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Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche – 30.11.2023

Comunicato n. 13/2023

OGGETTO: Scadenza imposta di bollo fatture elettroniche – 30.11.2023
Il 30 novembre scade l’imposta di bollo relativa al I°, II° e III° trimestre, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro.
Se le fatture elettroniche sono state gestite dal portale Agenzia Entrate, è possibile accedere direttamente negli elenchi A e B e procedere al pagamento, previa verifica.
Il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, contiene, in estrema sintesi:
 operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
 operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale;
 operazioni esenti da IVA ex art. 10 del DPR 633/72;
 operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (ad esempio cessioni ad esportatori abituali);
 operazioni effettuate da soggetti in regime di vantaggio/forfetari.

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