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BONUS ENERGIA – Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

Circolare n. 8/2022
OGGETTO: BONUS ENERGIA – Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica

Il Dl 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. DL “Aiuti”) prevede un rafforzamento dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale.
Tale bonus è destinato alle:

  • imprese energivore:
    a. nella misura del 20 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2021 al netto delle imposte e di eventuali sussidi, abbia subito un incremento apri ad almeno il 30 % rispetto al medesimo periodo d’imposta del periodo 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dalle imprese.
    b. nella misura del 25 % delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 al netto delle imposte e di eventuali sussidi, abbia subito un incremento apri ad almeno il 30 % rispetto al medesimo periodo d’imposta del periodo 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dalle imprese.
  • imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW: nella misura del 15 % della spesa sostenuta per l’acquisto della
  • componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il credito d’imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 % rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.
  • imprese gasivore:
    a. nella misura del 10 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare 2022. Il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI–GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre di riferimento del 2019.
    b. Nella misura del 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il credito spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI–GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre di riferimento del 2019.
  • imprese diverse da quelle gasivore: nella misura del 25 % della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022. Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 % del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.
    Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1 ° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento normativamente previsto verranno utilizzati i seguenti parametri:
  • valore medio del Prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) pari, per il primo trimestre 2019, a 59,46 euro MWh;
  • valore di riferimento del prezzo di dispacciamento (PD) pari, per il primo trimestre 2019, a 9,46 euro/MWh
    per un importo complessivo pari a 69,26 euro/MWh.
    Tale credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31.12.2022 o ceduto per intero a:
  • altri soggetti, senza facoltà di ulteriore cessione;
  • soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia) con la possibilità di due ulteriori cessioni.Vi preghiamo, qualora foste interessati a beneficiare del suddetto credito d’imposta, di farci pervenire:
    – per le imprese energivore: le bollette del quarto trimestre 2021, del quarto trimestre 2019 e del primo trimestre 2022 per il bonus relativo al primo semestre 2022, mentre per il bonus relativo al secondo trimestre 2022: le bollette del primo e del secondo trimestre 2022 e le bollette del primo trimestre 2019.
    – per le imprese diverse da quelle energivore: le bollette del primo e del secondo trimestre 2022 e le bollette del primo trimestre 2019.
    – per le imprese gasivore e per le imprese diverse da quelle gasivore: la bolletta relativa al gas naturale del trimestre per il quale si intende richiedere il bonus.

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