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Integrazione delle fatture con il bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate

Comunicato n. 2/2021
Oggetto: Integrazione delle fatture con il bollo da parte dell’Agenzia delle Entrate

In attuazione di quanto disposto dal DM 4.12.2020 l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 4.2.2021 ha definito le modalità operative finalizzate all’integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente / fornitore non ha assolto l’imposta di bollo.
Il citato provvedimento prevede che per le fatture inviate tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate predispone 2 distinti elenchi resi disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre
di riferimento:
 Elenco A (non modificabile): relativo alle fatture emesse e inviate tramite lo SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
 Elenco B (modificabile): relativo alle fatture emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dall’1.1.2021 che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur risultando dovuta. In particolare, se il cedente/prestatore ritiene che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, lo stesso può spuntare gli estremi della fattura che ritiene erroneamente inserita nell’elenco. È altresì prevista la possibilità di integrare l’elenco, inserendo ex novo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche (non intercettate dall’Agenzia delle Entrate) per
le quali il cedente/prestatore si accorga di non aver indicato l’imposta di bollo seppur dovuta.
Le modifiche ed integrazioni dell’Elenco B possono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, per il primo, terzo e quarto trimestre. Entro il 10.9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre.
Il suddetto Elenco non è modificabile dopo aver effettuato il pagamento dell’imposta di bollo e in assenza di variazioni, gli elenchi e i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate si intendono confermati.
Il versamento dell’imposta di bollo, il cui ammontare è comunicato dalla stessa Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, deve avvenire entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e il 20.9 per le fatture emesse nel secondo trimestre.
Per il versamento dell’imposta può essere utilizzato il mod.F24 ovvero l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito dell’Agenzia con addebito diretto su c/c.
In caso di omesso, insufficiente o ritardo del pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione elettronica al domicilio digitale registrato. Il destinatario della suddetta comunicazione, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, può:
 fornire chiarimenti, anche tramite il servizio online dell’Agenzia;
 effettuare il pagamento in base ai dati contenuti nella comunicazione ricevuta. Decorso tale periodo l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.
Il regime sanzionatorio prevede una sanzione applicabile pari al:
 1% giornaliero se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine previsto;
 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine previsto.

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