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Detrazione Irpef per investimenti in Start up e PMI innovative L’art.

Comunicato n. 3/2021
Oggetto: Detrazione Irpef per investimenti in Start up e PMI innovative

L’art. 38 commi 7, 8 e 9 del DL 34/2020 (c.d. Rilancio) integra la disciplina agevolativa prevista per gli investimenti in start up innovative e pmi innovative introducendo un nuovo regime fiscale agevolato nel rispetto del regime de minimis.
La suddetta norma riconosce una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up innovative, investimento che può essere effettuato direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start up innovative.
L’investimento massimo detraibile nel capitale sociale delle start up innovative non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100.000 euro (a titolo esemplificativo: nel caso di un investimento di 100.000 euro nel capitale sociale di una start up innovativa la detrazione di cui potrà beneficiare l’investitore è di 50.000 euro).
Viene prevista una disposizione analoga anche per le PMI innovative, ove l’investimento massimo detraibile viene aumentato a 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta, in caso di investimento di ammontare superiore a 300.000 euro, sulla parte eccedente l’investitore potrà detrarre il 30% (ad esempio: fino a 300.000 la detrazione riconosciuta sarà di 150.000 euro, qualora ci siano ulteriori 100.000 euro di investimento su questi verrebbe riconosciuta una detrazione di 30.000 euro).
Se la detrazione è di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo periodo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Si precisa che come previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 sugli aiuti de minimis, l’importo della detrazione fiscale non può superare l’ammontare massimo di 200.000 euro concessi a titolo de minimis per una medesima start up o PMI innovativa, nell’arco di tre esercizi finanziari, sarà poi il Ministero a verificare, tramite il registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale de minimis, notificando gli esiti dell’accertamento sia all’impresa sia all’investitore. L’eventuale esito negativo blocca la presentazione dell’istanza e la fruizione dell’incentivo. Nel caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei 200.000 euro per aiuti de minimis già ottenuti nel periodo considerato dall’impresa interessata, la stessa dovrà presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.
La norma prevede altresì che l’investimento, sia in start up innovative sia in PMI innovative, debba essere mantenuto per almeno tre anni; la cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto unitamente agli interessi legali.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021 il decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia, all’interno del quale sono indicate le informazioni operative per poter fruire della detrazione Irpef del 50% sopraesposta. L’impresa beneficiaria dovrà presentare un’istanza online utilizzando una piattaforma informatica che sarà predisposta dal Mise.
Per gli investimenti effettuati nel 2020 e per quelli effettuati dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, sarà prevista la possibilità di presentare l’istanza in una specifica finestra temporale, che andrà dal 1° marzo al 30 aprile del 2021.
A regime, invece, l’impresa beneficiaria dovrà presentare l’istanza prima dell’effettuazione dell’investimento da parte dell’investitore, sempre tramite l’apposita piattaforma informatica predisposta sul sito del Mise.
Nell’istanza online (Allegato A al presente comunicato), che verrà presentata dall’impresa beneficiaria, si dovranno indicare:

  • gli elementi identificativi dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’Organismo di investimento colletivo del risparmio;
  • l’ammontare dell’investimento che il soggetto investitore intende effettuare;
  • l’ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere;
  • dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito a provvedimenti giudiziali interdittivi, rinvii a giudizio, condanne, procedure liquidatorie in corso, regolare posizione in materia fiscale, impresa in difficoltà, procedimenti amministrativi, aiuti illegali.

Il Mise invierà periodicamente all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e degli investitori che intendono usufruire della detrazione fiscale, nonché il relativo importo. Tale agevolazione fiscale andrà poi indicata dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto ha effettuato l’investimento nell’impresa beneficiaria.
Si precisa inoltre che l’agevolazione spetta a condizione che gli investitori ricevano entro 30 giorni dal conferimento una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti di Stato e l’importo della detrazione fruibile (tale dichiarazione è l’Allegato B al presente comunicato).
Lo Studio è a disposizione per la predispozione della pratica e l’invio dell’istanza, per coloro i quali intendano beneficiare del servizio, si prega di comunicarlo entro e non oltre il 5° marzo 2021.

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