segreteria@bceassociati.it
+39-011.09.22.922

Soppressione Equitalia e possibilità di definizione agevolata ruoli

Circolare n. 6/2016

Oggetto: D.L. 193/2016 Soppressione Equitalia e possibilità di definizione agevolata ruoli

SOPPRESSIONE EQUITALIA – Artt. 1 e 2

Premessa

Con la pubblicazione sulla G.U. 24.10.2016 n. 249 è entrato in vigore il 24.10.2016 il DL n. 193/2016, ossia il decreto che rende esecutiva la soppressione di Equitalia, con cancellazione d’ufficio a partire al 1 ° luglio 2017, e la conseguente istituzione di un ente pubblico economico cui verrà affidata la funzione di riscossione.
Il nuovo ente, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, sarà sottoposto all’indirizzo e vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze e subentrerà, a titolo universale, nei rapporti giuridici, attivi e passivi, e procedurali dell’ente soppresso.
Con ciò si sottolinea quanto segue:

  • nel versante processuale, non dovrebbe verificarsi alcuna interruzione del contenzioso;
  • si intendono riferiti, in quanto compatibili, al nuovo ente tutti i poteri e le specifiche norme previste per il soppresso ente di riscossione: in altre parole, permane la possibilità di disporre atti esecutivi, permangono le norme in materia di notifica e sui termini decadenziali, cosi come le la disciplina sulle dilazioni dei ruoli.

Lo stesso Decreto non si limita alla soppressione dell’ente, ma disciplina i termini e le modalità della “definizione agevolata“, o meglio conosciuta come “rottamazione delle cartelle“. La sanatoria, prevista dal legislatore anche al fine di ottimizzare l’attività di riscossione, prevede alcuni accorgimenti e regole espressamente stabilite dal Decreto oggetto della presente Circolare.

  1. Oggetto della sanatoria

    Sono tutti quei ruoli affidati all’Agente di Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, siano essi dovuti per intero o già oggetto di precedente dilazione. In quest’ultimo caso, devono risultare in regola i versamenti delle rate scadenti tra il 1° ottobre 2016 e il 31 dicembre 2016 e, in qualunque caso, non rientrano nella sanatoria quei piani rateali con scadenza ultima prevista entro il 31 dicembre 2016.
  2. Sono esclusi
    – dazi
    – IVA riscossa all’importazione
    – crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
    – multe, ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze di condanna penale,
    – sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

  3. Definizione agevolata ruoli – Art. 6

    Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata entro il 21.01.2017, utilizzando la modulistica prevista dall’agente di riscossione che sarà nei prossimi giorni pubblicata sul sito.
    L’adesione alla sanatoria consente di poter estinguere il debito senza dover corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi e gli interessi di mora. Restano comunque in carico tutte quelle somme dovute a titolo di imposte non pagate e relativi interessi, e le somme maturate a favore dell’Agente di Riscossione a titolo di aggio, rimborso spese per procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica delle cartelle di pagamento.
    La regolarizzazione può avvenire provvedendo al pagamento integrale del debito, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate , l’ultima delle quali, al massimo, potrà avvenire con scadenza il 15 marzo 2018, mentre la terza il 15 dicembre 2017. In caso di versamento rateale sono dovuti gli interessi da dilazione previsti dalla normativa vigente.
    Non è prevista invece, a titolo di rimborso, la restituzione di sanzioni ed interessi di mora e da dilazione già versati ed acquisiti dall’Agente di Riscossione. Si fa espressamente riferimento a tutti coloro i quali abbiano già parzialmente versato le somme intimate in quanto, al fine dell’applicazione della presente agevolazione, si considerano acquisiti esclusivamente a titolo di acconto i soli importi già versati di capitale ed interessi a ruolo.
  4. Come accedere all’ Agevolazione

    Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione presso l’Agente di Riscossione entro il novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto in oggetto (termine ultimo 21 gennaio 2017), indicando la modalità di versamento delle somme dovute a titolo definitivo ed impegnandosi a rinunciare a qualsiasi giudizio (e.ci. ricorso) avente ad oggetto i carichi cui fa riferimento l’agevolazione, anche nel caso in cui gli stessi risultino pendenti. Sarà lo stesso Agente a comunicare l’ammontare delle somme dovute e le scadenze previste.

Si sottolinea che nel caso in cui gli atti abbiano ad oggetto contestazione di sole sanzioni, ovvero qualora non siano dovuti o risultino versate per intero le somme di capitale ed interesse, aggio e compensi di riscossione, per poter godere dell’agevolazione prevista il contribuente è tenuto comunque alla presentazione della suddetta dichiarazione.

Entro il 21.04.2017, l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importo complessivo delle somme dovute per la definizione.
Visti i tempi molti stretti, lo Studio rimane a disposizione per effettuare calcoli di convenienza di tale procedura e quindi è a disposizione per l’analisi specifica della pratica.

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio
Studio Boidi Cecchetti e Associati

Leave a Reply