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Obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali – Legge di conversione n. 215/2021

Comunicato n. 2/2022

OGGETTO: Obbligo di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali – Legge di conversione n. 215/2021


Con la presente si comunica che, al fine di monitorare e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tipologie contrattuali come quella in oggetto, la Legge 215/2021 ha introdotto l’obbligo per il committente di comunicare preventivamente, all’Ispettorato del lavoro
territorialmente competente, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori mediante SMS o per posta elettronica. La suddetta comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.

In caso di violazione dell’obbligo verrà applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Si precisa che le comunicazioni da effettuare sono soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.

Al riguardo si prega di prendere contatti con il proprio consulente del lavoro al fine di adempiere all’obbligo normativo menzionato, in quanto la trasmissione della comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal committente ma anche dai soggetti abilitati ex art.1
della Legge n.12/1979 (es. consulenti del lavoro).

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