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MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Circolare n. 1/2019

Oggetto: MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURA ELETTRONICA

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 28.12.2018, vengono rese note le novità introdotte circa le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse elettronicamente.
La principale novità consiste nel fatto che, mentre la precedente disciplina prevedeva che il versamento dell’imposta dovesse essere effettuato, in un’unica soluzione, entro 120 gg dalla data di chiusura dell’esercizio, la norma, nella sua nuova stesura, dispone che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare sia effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo a detto trimestre (cadenza trimestrale).
Volendo esemplificare, per le fatture elettroniche emesse nel corso del primo trimestre 2019, l’importo dovuto dovrà essere versato entro il 23 aprile 2019 (i giorni 20 e 22 sono festivi).
L’ammontare del tributo sarà inoltre comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate attraverso l’area riservata del portale, sezione “Fatture e Corrispettivi”, sulla base della sommatoria dei valori indicati (“assolto virtualmente ai sensi del DM 17.6.14” compilando la sezione “Dati bollo”) nelle singole fatture inviate attraverso il sistema SdI nel trimestre di riferimento.
Il versamento potrà essere effettuato attraverso apposito servizio disponibile su portale (con addebito diretto su c/c), o utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione rende indispensabile, da parte dei soggetti passivi, l’accesso alla propria area riservata presente nel portale dell’Agenzia attraverso:
* credenziali Fisconline o Entratel;
* identificativo SPID;
* CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Si consiglia pertanto, a tutti coloro i quali ne fossero sprovvisti, di provvedere alla richiesta delle credenziali Fisconline per l’accesso all’area riservata.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

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