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LEGGE DI BILANCIO 2017

Circolare n. 1/2017
Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2017

E’ stata approvata nei giorni scorsi la versione definitiva della Legge di Stabilità 2017 (vecchia Finanziaria). Essa prevede varie novità tra cui le principali sono:

Le disposizioni di maggior interesse riguardano:
la proroga al 31.12.2017 delle detrazioni nella misura del 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;

− introduzione di detrazioni per lavori antisismici: sono state previste delle specifiche detrazioni per gli interventi edilizi contro il rischio sismico effettuati tra il 01/01/2017 e il 31/12/2021

− proroga del bonus cultura di 500 euro per i diciottenni da usare per: ingressi ai musei, teatri, acquisto libri e 1000 euro una tantum per l’acquisto di strumenti musicali da parte di chi studia al conservatorio;

la proroga, anche per il 2017, della disciplina dei c.d. “maxi-ammortamenti” (non saranno tuttavia più soggetti a maxi-ammortamento gli acquisti di autovetture aziendali) e l’ introduzione delle nuove disposizioni in tema di “iper-ammortamenti”, ossia l’ incremento del costo di acquisizione del 150% previsto per i nuovi investimenti finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale (Modello “industria 4.0”) dell’impresa;

l’estensione e la ridefinizione, fino al 2020, del credito d’imposta riconosciuto per le spese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo effettuate in ambito imprenditoriale;
− l’introduzione del regime di contabilità semplificata “per cassa”: dal 01.01.2017 le imprese in contabilità semplificata dovranno rilevare i ricavi e dedurre i costi in base al momento del loro effettivo incasso e pagamento. Sarà tuttavia possibile esercitare un’ opzione in base alla quale:

  • le fatture emesse saranno considerate incassate nel momento della loro rilevazione in contabilità.
  • le fatture ricevute saranno considerate pagate nel momento della loro rilevazione in contabilità.

Attraverso tale opzione il contribuente potrà evitare di documentare ogni suo pagamento e incasso.

− con l’aggiunta del nuovo “TITOLO V-bis” nel DPR n. 633/72, a decorrere dal 2018 è introdotta la disciplina del “Gruppo IVA”, ossia l’insieme di articoli volti a regolamentare le modalità di adozione e di funzionamento dell’ opzione Iva di Gruppo, in alternativa a quanto già previsto in materia di Liquidazione Iva di Gruppo (ex art. 73, comma 3, DPR n. 633/72) e nel rispetto dei vincoli finanziari, economici ed organizzativi previsti dalla nuova disciplina;

− la riapertura dell’assegnazione/cessione agevolata di beni immobili/mobili d’impresa ai soci e la trasformazione in società semplice, riconosciuta sulle operazioni poste in essere dal 01.10.2016 al 30.09.2017 da società di persone/capitali, così come l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale;

− è (ri)proposta la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non in regime d’impresa per persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali con riferimento a tutti quei beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015;

l’introduzione, a far data dall’ 1.1.2017, dell’ Imposta sul Reddito d’Impresa (c.d. IRI) nella misura fissa del 24 % applicabile alle imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, nonché per le S.r.l. in regime di trasparenza;

− la riduzione dell’aliquota prevista per l’agevolazione ACE al 2,3 % per il 2017 e nella misura del 2,7 % fissata per il 2018;

− nuove modifiche in materia di note di variazione ai fini IVA in caso di procedure concorsuali ed esecutive per mancato pagamento;

l’aumento delle agevolazioni introdotte nel 2012 dalla disciplina della c.d. “start-up innovativa” nella forma di detrazioni/deduzioni, riconosciute in capo agli investitori;

Si provvederà in seguito a fornire ulteriori aggiornamenti ed approfondimenti in merito alle novità più rilevanti.
Si ricorda infine che a partire dal primo gennaio 2017 è soppresso il codice tributo 1038 (ritenute su provvigioni) ed è stabilita la relativa confluenza nel codice tributo 1040.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.

Cordiali saluti.
Studio Boidi Cecchetti e Associati

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