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FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Circolare n. 4/2018
Oggetto: FATTURAZIONE ELETTRONICA E PAGAMENTO CARBURANTI DAL 1° LUGLIO 2018

Con la decisione di esecuzione n. 2018/593 del 16 aprile 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue del 19 aprile 2018, il Consiglio dell’Unione europea ha autorizzato lo Stato italiano all’introduzione degli obblighi di emissione e accettazione delle fatture in formato elettronico.

È stata dunque accolta la richiesta di deroga avanzata dall’Italia agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, con applicazione dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021, in modo da consentire di valutare se la misura speciale sia idonea ed efficace alla luce dei suoi obiettivi.
Nello specifico, secondo lo Stato italiano l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria mediante il Sistema di Interscambio (SdI), come previsto dall’art. 1 comma 909 e seguenti della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), consentirebbe all’amministrazione finanziaria e alle autorità tributarie di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori, oltre che effettuare controlli tempestivi e automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati. L’introduzione di un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica risulterebbe poi di aiuto nella lotta alla frode e all’evasione, imprimerebbe un impulso alla digitalizzazione e semplificherebbe la riscossione delle imposte.
Le tipologie di operazioni che per prime saranno interessate dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico, con decorrenza dal 1° luglio 2018 sono:
– le cessioni di benzina e gasolio usati come carburanti per motori per uso autotrazione;
– le prestazioni di servizi rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito di appalti pubblici.

Dal 1° gennaio 2019 invece, l’obbligo interesserà tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Per ciò che concerne le esclusioni dalla disciplina della fatturazione elettronica, è confermato l’esonero per i soggetti in regime delle “piccole imprese” (art. 282 della direttiva 2006/112/CE), equivalente comunitario del regime “di vantaggio” ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011 e del regime forfettario per gli autonomi ex L. 190/2014.

Sempre nell’ambito dei carburanti, sono state introdotte specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d’acquisto e di detraibilità della relativa IVA (art. 1, commi 922 e 923, della legge n. 205 del 2017), limitando le stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati del direttore dell’Agenzia delle entrate con il provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ovvero:
a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non;
b) i mezzi di pagamento elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
– addebito diretto;
– bonifico bancario o postale;
– bollettino postale;
– carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

L’Agenzia delle entrate ha specificato che verranno in ogni caso ritenuti validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo di imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni attraverso strumenti tracciabili. In tal senso sarà quindi possibile dedurre, a titolo di esempio, la spesa per il rifornimento all’auto aziendale effettuata dal dipendente e pagata tramite mezzo di pagamento tracciabile a lui riconducibile, rispettando la condizione che il rimborso venga erogato dal datore di lavoro tramite uno dei sopracitati mezzi di pagamento.

Dal 1° luglio 2018 sarà oltretutto abolita la scheda carburante mentre, tra i mezzi di pagamento idonei per dedurre il costo e detrarre l’IVA sulle spese per l’acquisto di benzina e gasolio, rimarranno fruibili le carte utilizzate nei contratti di netting o buoni carburante, i quali prevedono sulla base di specifici accordi che il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Se anche in questo caso sarà necessario rispettare gli obblighi di tracciabilità del pagamento, non sarà obbligatoria l’emissione della fattura elettronica al momento del rifornimento ma, al contrario, il documento dovrà essere emesso al momento della ricarica della carta ovvero dell’acquisto del buono carburante.

Per una più approfondita trattazione circa il contenuto e le modalità di emissione della fattura elettronica in materia di cessione di carburanti si rimanda alla circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate.

Lo Studio e i suoi Professionisti rimangono a disposizione per eventuali precisazioni o approfondimenti in merito.
Cordiali saluti.

STUDIO BOIDI CECCHETTI E ASSOCIATI

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