segreteria@bceassociati.it
+39-011.09.22.922

Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici

Circolare n. 21/2020
OGGETTO: Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 48/E/2020 ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, come previsto dall’art. 22 del D.L. 124/2019.
Il credito d’imposta spetta esclusivamente sulle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi:

  • effettuate da esercenti che nell’anno d’imposta precedente hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;
  • rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020. Per consumatore finale si intende “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Al fine di poter fruire del predetto credito d’imposta l’Agenzia delle entrate ha previsto specifici obblighi informativi:

  • gli operatori finanziari che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico devono comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta;
  • i prestatori dei servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.
    Un ulteriore provvedimento della Banca D’Italia ha specificato le informazioni che i prestatori dei servizi di pagamento sono obbligati a trasmettere agli esercenti:
  • l’elenco delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero ed il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero ed il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento,
  • un prospetto delle commissioni addebitate all’esercente nel corso del mese che illustri: l’ammontare delle commissioni totali; l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Le informazioni appena richiamate devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento con la pubblicazione nell’online banking degli stessi o tramite pec.
Il credito d’imposta calcolato alla luce dei dati trasmessi dai prestatori dei servizi di pagamento può essere utilizzato solamente in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando il codice tributo “6916”, denominato “credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici”, il quale andrà esposto nella sezione “Erario”, indicando nei campi “mese” ed “anno” di riferimento il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta dovrà poi essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.
Come indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate occorrerà conservare i documenti relativi al rimborso per almeno 10 anni, così da poter contestare eventuali controlli fiscali.
Infine si segnala la risposta n. 503 del 27 ottobre 2020 dell’Agenzia delle entrate, con la quale si chiarisce che: in considerazione delle difficoltà tecnico operative per gli operatori finanziari ad eseguire tempestivamente la comunicazione dei dati richiesti, è possibile che venga effettuata una unica trasmissione relativa ai dati dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020 entro il prossimo 20 novembre mediante l’invio cumulativo con i dati del mese di ottobre 2020, sanando in tal modo l’omissione attuata nei mesi precedenti.

Leave a Reply