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Art. 26 D.L. RILANCIO: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Circolare n. 18/2020
OGGETTO: Art. 26 D.L. RILANCIO: Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni.

Buongiorno,
con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del MEF del 10 agosto 2020 diventano operative le misure per il sostegno alla patrimonializzazione delle medie imprese previste dall’art. 26 del DL 34 del 19 maggio 2020 (cd. D.L. RILANCIO).
L’art. 26 del suddetto decreto ha introdotto un insieme di misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo) che effettuino un aumento di capitale ed aventi sede in Italia, che soddisfino le seguenti condizioni:

  • presentare un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019 compreso tra i cinque ed i cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • avere subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e di aprile 2020 una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo;
  • avere deliberato ed eseguito dopo l’entrata in vigore del D.L. RILANCIO (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento ed averlo integralmente versato;
  • la società si trova in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;

Per le società che soddisfano i citati requisiti le agevolazioni si concretizzano:

  • in un credito d’imposta del 20% ai soggetti che effettuino conferimenti in denaro nella società in esecuzione dell’aumento del capitale sociale. L’investimento massimo del conferimento sul quale calcolare il credito d’imposta del 20% non può eccedere i due milioni di euro. Il decreto però prevede una forte limitazione poiché la partecipazione derivante dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023 e la eventuale distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo del contribuente di restituire l’ammontare detratto, unitamente agli interessi legali. Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento;
  • nel riconoscimento, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, di un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale. Inoltre, come sopra menzionato, la distribuzione di qualsiasi tipo di riserve prima del 1 gennaio del 2024 da parte della società ne comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituire l’importo, unitamente agli interessi legali. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
  • Tali benefici previsti dall’art. 26 del DL RILANCIO si cumulano tra di loro e l’importo complessivo lordo delle suddette misure di aiuto non può eccedere per ciascuna società l’ammontare di 800.000 euro.
  • La presentazione delle relative istanze all’Agenzia delle Entrate avverrà secondo termini e modalità che saranno definiti con Provvedimento del Direttore della stessa Agenzia, che, verificata la correttezza dei dati, riconoscerà il suddetto credito.
  • Giova ricordare che il credito d’imposta spettante è concesso secondo l’ordine di ricezione delle istanze e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, che per l’anno 2021 ammontano a 2 miliardi di euro.

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