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Adempimenti CCIAA sospensione

Comunicato n. 8/2020
RIF.: adempimenti CCIAA sospensione

Con la recente Circolare 15.4.2020, n. 3723/C il MISE ha fornito una serie di precisazioni riguardanti l’applicazione di alcune disposizioni contenute nel DL n. 18/2020, c.d. “
Decreto Cura Italia ” e nel DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, con riferimento a specifici adempimenti da assolvere presso le CCIAA.
In particolare:

  1. la sospensione dei termini pendenti / iniziati successivamente alla data del 23.2.2020 opera fino al 15.5.2020 per tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti e pertanto sia per gli utenti / contribuenti che per le Amministrazioni;
  2. le imprese che hanno interrotto l’attività:
    a. per obbligo (in base alle Ordinanze), non devono effettuare alcuna
    comunicazione alla CCIAA;
    b. a seguito della situazione creatasi (in quanto non in grado di assicurare le condizioni di sicurezza richieste, prive dei “rifornimenti”, ovvero per scelta) sono tenute a presentare la denuncia REA. Tale adempimento potrà comunque essere effettuato alla ripresa dell’attività;
  3. il nuovo termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è applicabile, oltre che alle spa, anche alle srl e alle cooperative regolate sul modello per azioni o per quote (il termine per il deposito del bilancio non ha subito modifiche e rimane quindi individuato nei 30 giorni dall’approvazione del bilancio stesso);
  4. la proroga al 30.6.2020 riguarda anche alcuni adempimenti ambientali (ad esempio, presentazione del c.d. M.U.D.); la sospensione dall’8.3 al 31.5.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione /
  5. controllo / accertamento / riscossione / contenzioso riguarda anche l’operato delle CCIAA.

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